Approvato in via definitiva il Decreto GREEN PASS

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Approvato dal Senato) (C. 3442). Successivamente la Camera ha respinto la questione pregiudiziale riferita al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434).

Giovedì 20 gennaio 2022 ore 08:30AULA, Seduta 631 – Approvato il decreto sul super green pass

Quanto ai decreti legge disciplinanti l’adozione,  l’attuazione e la progressiva successiva eliminazione delle misure di contenimento vanno ricordati:

  • il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (in vigore dall’8 gennaio),  che introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età in su, fino al 15 giugno 2022. Inoltre, estende l’obbligo vaccinale per tutto il personale universitario (indipendentemente dall’età) parificandolo a quello scolastico.  Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età occorre il Green Pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona dal 20 gennaio e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali dal 1 febbraio, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Nel settore della scuola cambiano le regole per la gestione dei casi di positività. Per le scuole dell’infanzia, in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Nella scuola primaria con un caso di positività, l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. Per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, e per il sistema di istruzione e formazione professionale, fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
    Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

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