Legge di bilancio 2019, le novità in materia di beni immobili pubblici e concessioni demaniali

La legge di bilancio 2019 è intervenuta in materia di concessioni demaniali marittime consentendo ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020. Viene prevista una articolata procedura di generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime e sono prorogate altresì le concessioni demaniali in essere di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della legge. Infine è sospeso il pagamento dei canoni demaniali, fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni, alle imprese balneari che abbiano subito danni e  che risultino ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018.

I provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19 hanno introdotto a  loro volta delle novità nella disciplina:

l’articolo 18-bis del decreto liquidità sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato.

l’articolo 164 del dl rilancio prevede che il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, possa procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa stesso;

l’articolo 182 del medesimo decreto stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l’assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore del decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi  è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni.

Il decreto 28 giugno 2019 del MEF ha definito le modalità di azione del piano triennale di dismissione degli immobili pubblici, in attuazione del comma 422 della legge di bilancio 2019, che impegna il Governo ad attuare, nel periodo 2019-2021 un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l’anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.Secondo i dati ISTAT (aggiornamento di aprile 2019), i proventi derivanti dalle vendite di immobili pubblici sono stati pari a 825 milioni nel 2018, di cui 30 milioni per le vendite di immobili delle Amministrazioni centrali, 626 milioni per le vendite effettuate dalle Amministrazioni locali e 169 milioni per le vendite degli Enti di previdenza.

Successivamente il dpcm del 10 luglio 2019   (che approva il richiamato Piano di cessione di immobili pubblici) stabilisce che Il Piano di cessione si articola secondo due linee d’azione:

a) alienazione diretta di immobili pubblici sul mercato;

b) attivazione di procedure di dismissione di immobili pubblici conferiti a fondi immobiliari o cessione di quote di fondi immobiliari gestiti da Invimit SGR S.p.a.

Per la dismissione degli immobili di proprieta’ pubblica rientranti nel Piano, e’ prevista, ancorche’ non indicato esplicitamente, la possibilita’ di ricorrere a tutte le procedure di cui alla normativa vigente.

Nella NADEF 2019 il Governo ha rappresentato che l’Agenzia del Demanio sta procedendo all’alienazione di un portafoglio complessivo di circa 1.600 immobili per un valore di 458 milioni. In tal senso, è stato predisposto un elenco di 420 immobili per un controvalore complessivo di circa 420 milioni, proposti al MEF e successivamente allegato al richiamato decreto ministeriale del 28 giugno 2019. Oltre ai citati 420 immobili, l’Agenzia ha individuato circa 1.200 beni (di valore unitario inferiore ai 100.000 euro) per un controvalore complessivo di circa 38 milioni, da immettere sul mercato attraverso avvisi e bandi di gara gestiti dalle strutture territoriali dell’Agenzia, oltre che a trattativa diretta per le fattispecie contemplate dalla norma (es. quote indivise di beni). A questi si aggiungono circa 40 immobili in uso al Ministero della Difesa, per un valore stimato di 160 milioni.

L’Agenzia del demanio ha reso noto che complessivamente al 31 agosto 2018, tra procedura ordinaria (4997) e federalismo demaniale culturale (142) sono stati trasferiti 5.139 immobili per un valore di oltre 1,83 miliardi di euro. Sono stati coinvolti oltre 1.324 enti territoriali. Gli immobili trasferiti con il federalismo ordinario per il 45% hanno mantenuto una destinazione d’uso pubblica mentre per il 25% sono stati destinati alla messa a reddito.

Nel corso dell’audizione svoltasi presso la VI Commissione finanze della Camera l’Agenzia del demanio (8 novembre 2018) ha rappresentato che nel quadriennio  2015-2018, l’Agenzia ha attivato mediamente ogni anno  procedure per la cessione di circa 1.000 immobili, finalizzandone circa il 30% per un incasso medio annuo di oltre 20 milioni.  Per quanto attiene alle vendite straordinarie, che vengono invece condotte in stretto raccordo con il  Dipartimento del Tesoro, nel periodo 2013-2017 sono stati   dismessi 86 beni per un valore di circa 800 milioni di euro, di cui   58 di proprietà dello Stato venduti per un introito pari a  circa 460 milioni.